Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348
Articolo 11Articolo 13
Versione
24 agosto 1979
Art. 12.
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato relative al servizio di prevenzione dell'abigeato di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404 , e successive modificazioni, ed al barracellato di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403 , e successive modifiche.
Ai componenti le compagnie barracellari e' riconosciuta, con decreto del prefetto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Il personale che abbia conseguito la predetta qualifica e' autorizzato a portare armi del tipo che verra' stabilito dal prefetto.
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali attinenti alla pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 24 agosto 1979
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