Articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348
Articolo 36Articolo 38
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24 agosto 1979
Art. 37.
Le funzioni amministrative relative alla materia "industria" concernono in generale l'attivita' di ricerca, coltivazione, trasformazione ed elaborazione di materie prime destinate a produrre beni e servizi di consumo e strumentali, ivi comprese le fonti di energia.
In particolare sono di competenza della regione:
a) la programmazione dello sviluppo industriale;
b) la programmazione ed il finanziamento delle strutture territoriali a fini industriali;
c) la disciplina e l'incentivazione della produzione industriale;
d) l'amministrazione del patrimonio minerario regionale e la disciplina dell'attivita' di ricerca, di rilevazione geo-mineraria di estrazione, trasformazione e commercializzazione dei minerali;
e) il coordinamento, la vigilanza e tutela degli enti ed organismi preposti allo sviluppo industriale ed economico;
f) la disciplina degli interventi creditizi e finanziari di incentivazione delle attivita' industriali nei limiti indicati dall' art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Entrata in vigore il 24 agosto 1979
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