Art. 71.
Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e successive modificazioni.
E' trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell' art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito nella legge 10 novembre 1965, n. 1179 , e successive modificazioni.
Sono altresi' trasferite le funzioni amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare previste dall' art. 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 . Le commissioni continuano a svolgere tali funzioni nell'attuale composizione, fino a diversa disciplina della materia nell'ambito di apposita normativa statale di principio.
Sono infine trasferite, nei limiti di cui all' art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , le funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti articoli, ivi comprese quelle concernenti l'erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento degli interessi, la prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli istituti di credito.
Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e successive modificazioni.
E' trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell' art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito nella legge 10 novembre 1965, n. 1179 , e successive modificazioni.
Sono altresi' trasferite le funzioni amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare previste dall' art. 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 . Le commissioni continuano a svolgere tali funzioni nell'attuale composizione, fino a diversa disciplina della materia nell'ambito di apposita normativa statale di principio.
Sono infine trasferite, nei limiti di cui all' art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , le funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti articoli, ivi comprese quelle concernenti l'erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento degli interessi, la prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli istituti di credito.