Articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348
Articolo 72Articolo 74
Versione
24 agosto 1979
Art. 73.
La regione puo' avvalersi nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato. La regione puo' inoltre avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato, a modifica del primo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 .
Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi della regione secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.
La regione puo', altresi', avvalersi, a norma del primo comma, del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello Stato e della regione.
Entrata in vigore il 24 agosto 1979
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