Art. 73.
La regione puo' avvalersi nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato. La regione puo' inoltre avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato, a modifica del primo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 .
Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi della regione secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.
La regione puo', altresi', avvalersi, a norma del primo comma, del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello Stato e della regione.
La regione puo' avvalersi nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato. La regione puo' inoltre avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato, a modifica del primo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 .
Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi della regione secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.
La regione puo', altresi', avvalersi, a norma del primo comma, del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello Stato e della regione.