Art. 10.
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all' art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui agli articoli 3 e 4 dello statuto e le cui finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito della regione.
L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente e' delegato alla regione per le persone giuridiche che operano nelle materie delegate col presente decreto.
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all' art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui agli articoli 3 e 4 dello statuto e le cui finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito della regione.
L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente e' delegato alla regione per le persone giuridiche che operano nelle materie delegate col presente decreto.