Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348
Articolo 9Articolo 11
Versione
24 agosto 1979
Art. 10.
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all' art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui agli articoli 3 e 4 dello statuto e le cui finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito della regione.
L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente e' delegato alla regione per le persone giuridiche che operano nelle materie delegate col presente decreto.
Entrata in vigore il 24 agosto 1979
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