Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348
Articolo 7Articolo 9
Versione
24 agosto 1979
Art. 8.
Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso della regione.
La regione determina i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali e degli organismi comprensoriali, secondo le modalita' indicate nella propria legislazione.
Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quelli dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali.
La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 24 agosto 1979
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