Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 novembre 1974
Art. 4. Validita' degli studi degli alunni delle classi
e scuole sperimentali

Sara' riconosciuta piena validita' agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione.
Entrata in vigore il 12 novembre 1974
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