Articolo 1 del Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270
Articolo 2
Versione
18 agosto 1993
>
Versione
25 agosto 1993
>
Versione
7 agosto 2012
Art. 1. Natura e finalita' 1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono dotati di autonomia amministrativa gestionale e tecnica ed operano come strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e province autonome, per le materie di rispettiva competenza.
2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono attivita' di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrita' dei prodotti di origine animale.
3. Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo ai Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle unita' sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica veterinaria.
4. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:
a) a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanita' veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con universita' e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonche' su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;
b) ad assicurare il supporto tecnico e scientifico all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
c) ad assicurare, anche mediante centri epidemiologici veterinari, la sorveglianza epidemiologica, espletando le relative funzioni di vigilanza e di controllo;
d) alla ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
e) allo studio, sperimentazione e produzione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrita' degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
f) all'aggiornamento di veterinari ed alla formazione degli altri operatori;
g) alla elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome, coordina i compiti degli istituti con quelli previsti dalla legge 23 giugno 1970, n. 503 , modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101 , e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745 .
6. Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unita' sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unita' sanitarie locali sono gratuite.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 , incompatibili con il presente decreto legislativo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 7 agosto 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente