Art. 17.
Ai fini del raggiungimento dei requisiti di contribuzione previsti dal primo comma dell'art. 9, sub art. 2, e del primo comma dell'art. 13, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 , rispettivamente per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidita' e per il diritto alla pensione ai superstiti, possono essere computati in favore dei lavoratori agricoli giornalieri, per ciascun anno agrario di iscrizione negli elenchi anagrafici, non piu' di:
a) 156 contributi giornalieri per i braccianti uomini con la qualifica di permanenti, abituali o occasionali:
b) 104 contributi giornalieri per le donne e i giovani con le qualifiche indicate alla precedente lettera a) e per i braccianti con la qualifica di eccezionali;
c) 70 contributi giornalieri per le donne e i giovani con la qualifica di eccezionali. ((14)) Ove la iscrizione negli elenchi anagrafici sia limitata ad un periodo inferiore all'anno agrario, in luogo rispettivamente di 156, 104 e 70 contributi si computa un numero di contributi giornalieri proporzionale a ciascuna frazione di anno.
Qualora il lavoratore rivesta contemporaneamente la qualifica di giornaliero di campagna e di operaio non agricolo si fa luogo all'applicazione della norma contenuta nel comma precedente, considerando ridotto il periodo di iscrizione negli elenchi di tanti mesi, settimane, giorni quanti sono quelli durante i quali, nel corso dell'anno agrario, la contribuzione risulta effettuata secondo le norme comuni.
Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidita', richiesto dal primo comma dell'art. 9, sub art. 2, citato per i lavoratori agricoli giornalieri eccezionali, resta fissato in 104 giornate per gli uomini e in 70 giornate per le donne e i giovani.
Per la determinazione dell'ammontare della pensione annua sono computati tanti contributi di cui alla tabella B, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218 , quante sono le giornate di lavoro attribuite ai singoli lavoratori dalla Commissione provinciale di cui all' art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 .
---------------- AGGIORNAMENTO (14) La Corte Costituzionale con sentenza 25 maggio-o giugno 1963, n. 84 (in G.U. 15/6/1963, n. 159) l'illegittimita' costituzionale " dell' art. 17, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 , in relazione all' art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e all'art. 9, ultimo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 , modificato dall'art. 2 della stessa legge ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione."
Ai fini del raggiungimento dei requisiti di contribuzione previsti dal primo comma dell'art. 9, sub art. 2, e del primo comma dell'art. 13, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 , rispettivamente per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidita' e per il diritto alla pensione ai superstiti, possono essere computati in favore dei lavoratori agricoli giornalieri, per ciascun anno agrario di iscrizione negli elenchi anagrafici, non piu' di:
a) 156 contributi giornalieri per i braccianti uomini con la qualifica di permanenti, abituali o occasionali:
b) 104 contributi giornalieri per le donne e i giovani con le qualifiche indicate alla precedente lettera a) e per i braccianti con la qualifica di eccezionali;
c) 70 contributi giornalieri per le donne e i giovani con la qualifica di eccezionali. ((14)) Ove la iscrizione negli elenchi anagrafici sia limitata ad un periodo inferiore all'anno agrario, in luogo rispettivamente di 156, 104 e 70 contributi si computa un numero di contributi giornalieri proporzionale a ciascuna frazione di anno.
Qualora il lavoratore rivesta contemporaneamente la qualifica di giornaliero di campagna e di operaio non agricolo si fa luogo all'applicazione della norma contenuta nel comma precedente, considerando ridotto il periodo di iscrizione negli elenchi di tanti mesi, settimane, giorni quanti sono quelli durante i quali, nel corso dell'anno agrario, la contribuzione risulta effettuata secondo le norme comuni.
Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidita', richiesto dal primo comma dell'art. 9, sub art. 2, citato per i lavoratori agricoli giornalieri eccezionali, resta fissato in 104 giornate per gli uomini e in 70 giornate per le donne e i giovani.
Per la determinazione dell'ammontare della pensione annua sono computati tanti contributi di cui alla tabella B, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218 , quante sono le giornate di lavoro attribuite ai singoli lavoratori dalla Commissione provinciale di cui all' art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 .
---------------- AGGIORNAMENTO (14) La Corte Costituzionale con sentenza 25 maggio-o giugno 1963, n. 84 (in G.U. 15/6/1963, n. 159) l'illegittimita' costituzionale " dell' art. 17, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 , in relazione all' art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e all'art. 9, ultimo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 , modificato dall'art. 2 della stessa legge ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione."