Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818
Articolo 7Articolo 9
Versione
2 ottobre 1957
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Versione
7 luglio 1973
Art. 8.
I contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso e' stato effettuato.
Nel caso che il datore di lavoro non abbia richiesto il rimborso dei contributi per il quinquennio anteriore all'accertamento dell'indebito versamento, l'importo dei contributi versati all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e al Fondo adeguamento e' restituito d'ufficio all'assicurato o ai suoi superstiti all'atto della liquidazione della pensione, computando i contributi a percentuale con riferimento alla retribuzione media della classe cui appartengono i singoli contributi base. All'atto della liquidazione della pensione, diretta o indiretta, sono altresi' restituite le somme eventualmente versate per i contributi base in eccedenza al contributo della classe massima.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432))
Entrata in vigore il 7 luglio 1973
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