Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818
Articolo 9Articolo 11
Versione
2 ottobre 1957
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Versione
19 marzo 1961
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Versione
16 luglio 1970
Art. 10.
I periodi di cui all' art. 56, lett. a), numeri 1 e 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e all' art. 4 commi 1° e 4°, della legge 4 aprile 1952, n. 218 , sono riconosciuti come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, sempreche' per detti periodi non continui a sussistere in favore dell'assicurato l'obbligo della assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ovvero dell'iscrizione alle forme di previdenza sostitutive o ad altro trattamento di previdenza che comporti l'esclusione dalla assicurazione obbligatoria predetta.
Per il riconoscimento ai fini sopra indicati dei periodi di cui all' art. 56, lett. a), n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e all' art. 4, commi 1° e 4°, della legge 4 aprile 1952, n. 218 , l'assicurato deve inoltre far valere un anno di contribuzione nella assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti nel quinquennio antecedente rispettivamente ciascun periodo di malattia, di disoccupazione indennizzata o di degenza in regime di assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.(5)
I periodi di servizio militare di cui agli articoli 56, lett. a), n. 1, e 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , non sono riconosciuti quando siano computabili per le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione obbligatoria o degli altri trattamenti di previdenza indicati al primo comma del presente articolo. ((23)) ---------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale con sentenza 28 febbraio-11 marzo 1961, n. 2 (in G.U. 1a s.s. 18/3/1961, n. 70) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell' art. 10, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 , in relazione agli artt. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , e 4, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 , - secondo il quale "l'assicurato deve inoltre far valere un anno di contribuzione nell'assicurazione per l'invalidita'... nel quinquennio antecedente... ciascun periodo di degenza sanatoriale" - in riferimento agli artt. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e 76 della Costituzione;". ------------------- AGGIORNAMENTO (23) La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno-9 luglio, n. 125 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 , contenente norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218 , sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, nella parte in cui esclude il riconoscimento del periodo di servizio militare prestato dal 25 maggio 1915 al 1 luglio 1920 quando sia computabile per le pensioni a carico di altre forme di previdenza, anziche' escluderlo solo quando per tali pensioni sia stato effettivamente computato."
Entrata in vigore il 16 luglio 1970
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