Articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818
Articolo 31Articolo 33
Versione
2 ottobre 1957
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Versione
5 giugno 1960
Art. 32.
L'indennita' di disoccupazione o il sussidio straordinario e le relative maggiorazioni sono corrisposti al disoccupato anche per le domeniche e gli altri giorni festivi e sono pagati il giorno 15 e l'ultimo di ciascun mese per un massimo di 30 giornate mensili.
Dette prestazioni spettano anche per i periodi di malattia che si verifichino nel corso del periodo di indennizzabilita', purche' il disoccupato non abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale.
La corresponsione delle prestazioni e' sospesa qualora il disoccupato sia ricoverato per conto di Enti previdenziali o assistenziali e non abbia a proprio carico familiari per i quali competa la maggiorazione. ((2)) L'indennita' di disoccupazione e il sussidio straordinario non spettano per i periodi per i quali e' percepito un trattamento di pensione, tranne il caso che si tratti di pensione di guerra.
---------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 24-31 maggio 1960, n. 24 (in G.U. 1a s.s. 4/6/1960, n. 137) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma terzo dell'art. 32 del detto decreto delegato 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui si stabilisce che l'indennita' di disoccupazione non spetta per i periodi per i quali e' percepito un trattamento di pensione, in relazione all'art. 37 della indicata legge delega 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Entrata in vigore il 5 giugno 1960
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