Articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818
Articolo 33Articolo 35
Versione
2 ottobre 1957
Art. 34.
Ai fini della percezione della indennita' di disoccupazione o del sussidio straordinario il disoccupato, all'atto del pagamento della prestazione ed ogni altra volta che ne venga, richiesto, deve comprovare all'Organo erogatore la sua regolare iscrizione all'Ufficio di collocamento e deve confermare con dichiarazione scritta la continuita' della sua disoccupazione o indicare i giorni in cui ha prestato lavoro occasionale o la data di rioccupazione; esso deve inoltre indicare gli eventuali periodi di malattia indennizzabili. Nel modulo che accoglie la dichiarazione saranno espressamente richiamate le sanzioni stabilite dal quarto comma dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , per chi rende dichiarazioni false.
Il disoccupato deve altresi' sottostare alle altre norme per il controllo della disoccupazione stabilite dall'istituto nazionale della previdenza sociale, che puo' in caso richiedere la sua presentazione giornaliera all'Organo erogatore.
Entrata in vigore il 2 ottobre 1957
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