Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818
Articolo 18Articolo 20
Versione
2 ottobre 1957
Art. 19.
La pensione di riversibilita' di cui all'ultimo comma dell'art. 13, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 , compete ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni, che non siano gia' titolari di pensione diretta, purche' alla morte dell'assicurato o del pensionato essi risultino a di lui carico e sempreche' non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pur esistendo, questi non abbiano titolo alla pensione.
Ai fini del diritto alla pensione di riversibilita' i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro e i genitori si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi provvedeva, prima del decesso, in maniera continuativa al loro sostentamento.
Conserva il diritto alla pensione di riversibilita' dopo il compimento del 18° anno il figlio riconosciuto inabile al lavoro ai sensi del successivo art. 39 nel periodo compreso fra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento della predetta eta'.
Entrata in vigore il 2 ottobre 1957
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