Articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818
Articolo 35Articolo 37
Versione
2 ottobre 1957
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Versione
22 agosto 2008
Art. 36.
Ai fini dell'applicazione ((...)) dell' art. 32, lett. b), della legge 29 aprile 1949, n. 264 , la sussistenza della stabilita' d'impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi, e' accertata in sede amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale decorrente a tutti gli effetti dalla data della domanda medesima.
Entrata in vigore il 22 agosto 2008
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