Art. 11. Attivita' dei Centri 1. Per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale, il CAF puo' avvalersi di una societa' di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni.
(( 1-bis. Per l'attivita' di assistenza fiscale, oltre alle societa' di servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , che agiscono in nome e per conto del centro stesso. )) 2. Le attivita' di cui al comma 1, sono effettuate comunque sotto il diretto controllo del CAF che ne assume la responsabilita'.
3. I CAF-imprese prestano l'attivita' di assistenza fiscale a favore delle imprese associate alle organizzazioni che hanno costituito i CAF stessi, nonche' a favore dei soci di societa' di persone, dei partecipanti all'impresa familiare e del coniuge partecipante all'azienda coniugale.
(( 1-bis. Per l'attivita' di assistenza fiscale, oltre alle societa' di servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , che agiscono in nome e per conto del centro stesso. )) 2. Le attivita' di cui al comma 1, sono effettuate comunque sotto il diretto controllo del CAF che ne assume la responsabilita'.
3. I CAF-imprese prestano l'attivita' di assistenza fiscale a favore delle imprese associate alle organizzazioni che hanno costituito i CAF stessi, nonche' a favore dei soci di societa' di persone, dei partecipanti all'impresa familiare e del coniuge partecipante all'azienda coniugale.