Articolo 22 del Decreto 31 maggio 1999, n. 164
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Art. 22. Garanzie 1. I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonche' al numero dei visti di conformita', delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivita' prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .
2. Le imprese di assicurazione danno immediata comunicazione al Dipartimento delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa. (2)
(( 2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia puo' essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attivita' di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate modalita' alternative che offrano adeguate garanzie )) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il decreto 30 luglio 2001, n. 346 ha disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera d)) che i riferimenti di cui al comma 2 del presente articolo al "Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati all'"Agenzia delle entrate".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2016
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