Articolo 21 del Decreto 31 maggio 1999, n. 164
Articolo 20Articolo 22
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12 giugno 1999
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30 settembre 2001
Art. 21. Adempimenti e requisiti 1. Per l'esercizio della facolta' di rilasciare il visto di conformita' o l'asseverazione, i professionisti comunicano preventivamente al Dipartimento delle entrate: ((2)) a) i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e la partita IVA;
b) il domicilio e gli altri luoghi ove esercitano la propria attivita' professionale;
c) la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle societa' di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attivita' da affidare alle stesse.
2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati:
a) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 22;
b) dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza;
c) dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1.
3. Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui ai commi 1 e 2, sono comunicati al Dipartimento delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si verificano. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il decreto 30 luglio 2001, n. 346 ha disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera d)) che i riferimenti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo al "Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati all'"Agenzia delle entrate".
Entrata in vigore il 30 settembre 2001
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