Art. 4. 1. All' articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all' articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457 .";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all' articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994 , in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).".
2. Il decreto di cui all' articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 494 del 1996 , e' adottato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 4:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 4 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 4 (Obblighi del coordinatore per la progettazione). - 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/1993. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all' art. 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457 .
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all' art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994 , in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni , sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b)".
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all' articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457 .";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all' articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994 , in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).".
2. Il decreto di cui all' articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 494 del 1996 , e' adottato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 4:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 4 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 4 (Obblighi del coordinatore per la progettazione). - 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/1993. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all' art. 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457 .
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all' art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994 , in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni , sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b)".