Art. 6. 1. L' articolo 6 del decreto legislativo n. 494 del 1996 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori). - 1. Il committente e' esonerato dalle responsabilita' connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilita' connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).".
Nota all'art. 6:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.
"Art. 6 (Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori). - 1. Il committente e' esonerato dalle responsabilita' connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilita' connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).".
Nota all'art. 6:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.