Art. 8. 1. All' articolo 9 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:
"1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:";
b) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente;
"c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter);";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all' articolo 4, commi 1 , 2 e 7 , e all' articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994 .".
Note all'art. 8:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 9 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 9 (Obblighi dei datori di lavoro). - 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;
b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 2, comma 1, lettera f-ter).
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all' art. 4, commi 1 , 2 e 7 , e all' art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994 ".
a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:
"1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:";
b) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente;
"c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter);";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all' articolo 4, commi 1 , 2 e 7 , e all' articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994 .".
Note all'art. 8:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 9 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 9 (Obblighi dei datori di lavoro). - 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;
b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 2, comma 1, lettera f-ter).
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all' art. 4, commi 1 , 2 e 7 , e all' art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994 ".