Articolo 9 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
Articolo 6Articolo 10
Versione
30 giugno 2001
>
Versione
14 ottobre 2020
Art. 9. Soci di societa' di persone 1. Ai soci delle societa' di persone esercenti attivita' agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unita' attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare. ((16)) -------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 , convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 , ha disposto (con l'art. 78-bis, comma 2) che "L' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali".
Entrata in vigore il 14 ottobre 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente