Articolo 31 - Convenzione della Legge 26 luglio 1975, n. 432
Articolo 30Articolo 32
Versione
19 settembre 1975
Articolo 31

Qualora si accerti che l'assicurato abbia subito un aggravamento della malattia professionale, indennizzata ai sensi dell'articolo 30, si applicano nei suoi confronti le seguenti disposizioni:
se l'assicurato non ha esercitato ulteriormente lavorazioni suscettibili di provocare o di aggravare la malattia, oppure le ha esercitate nel territorio dello Stato in base alla cui legislazione e' stato indennizzato, anche per la maggiorazione di indennizzo si applica detta legislazione;
se l'assicurato ha esercitato lavorazioni suscettibili di provocare o di aggravare la malattia sul territorio dell'altro Stato egli avra' diritto ad essere indennizzato secondo la legislazione di questo Stato per la differenza tra il grado d'incapacita' gia' indennizzato ed il nuovo grado riconosciutogli.
Entrata in vigore il 19 settembre 1975