A decorrere dal 1 agosto 1974 il prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M. e' esteso agli enti, casse mutue anche aziendali e gestioni di assistenza malattia ((ferme restando le rispettive modalita' di prescrizione)) ((A partire dal 1 gennaio 1975 la norma di cui al precedente comma si applica altresi' ai soggetti che si avvalgono dell'assistenza farmaceutica in forma indiretta)) ((Entro il 30 giugno 1975 ed entro il 30 giugno degli anni successivi, il prontuario terapeutico sara' riveduto con decreto del Ministro per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita' e un comitato di esperti presieduto dallo stesso Ministro. Il direttore dell'Istituto superiore di sanita' e' membro di diritto del predetto comitato))
Gli enti ospedalieri sono autorizzati all'acquisto diretto dalle imprese produttrici, di qualsiasi preparazione farmaceutica in dose e forma di medicamento e dei galenici preconfezionati.
Le imprese sono tenute a concedere agli enti ospedalieri ed istituti pubblici di ricovero e cura lo sconto non interiore al 50% sul prezzo di vendita al pubblico ((delle specialita' medicinali, ad eccezione degli emoderivati e degli altri preparati comunque di origine umana))