Art. 4.
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 luglio 1974 e' istituita una aliquota aggiuntiva ai contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, in misura pari all'1,65% della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui l'1,50 a carico dei datori di lavoro e lo 0,15 a carico dei lavoratori.
A decorrere dal 1 luglio 1974 e' stabilito un contributo giornaliero aggiuntivo a quello previsto per l'assicurazione contro le malattie dall'art. 4, lettera A) della legge 26 febbraio ((1963)) n. 329, modificato dall' art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , nella misura appresso indicata:
lire 20, di cui L. 2 a carico del lavoratore, per ogni giornata di lavoro di uomo o di donna;
lire 18,50, di cui L. 1,50 a carico del lavoratore, per ogni giornata di lavoro di ragazzo.
((A decorrere dal 1 luglio 1974, e' istituita una quota aggiuntiva annua ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi per l'assicurazione contro le malattie, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella misura di L. 3.300 a carico di ciascun artigiano ed esercente attivita' commerciale e nella misura di L. 1.650 a carico di ciascun coltivatore diretto. Per ciascun familiare assistibile la quota aggiuntiva e' determinata nella misura di lire 1.650))
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 luglio 1974 e' istituita una aliquota aggiuntiva ai contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, in misura pari all'1,65% della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui l'1,50 a carico dei datori di lavoro e lo 0,15 a carico dei lavoratori.
A decorrere dal 1 luglio 1974 e' stabilito un contributo giornaliero aggiuntivo a quello previsto per l'assicurazione contro le malattie dall'art. 4, lettera A) della legge 26 febbraio ((1963)) n. 329, modificato dall' art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , nella misura appresso indicata:
lire 20, di cui L. 2 a carico del lavoratore, per ogni giornata di lavoro di uomo o di donna;
lire 18,50, di cui L. 1,50 a carico del lavoratore, per ogni giornata di lavoro di ragazzo.
((A decorrere dal 1 luglio 1974, e' istituita una quota aggiuntiva annua ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi per l'assicurazione contro le malattie, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella misura di L. 3.300 a carico di ciascun artigiano ed esercente attivita' commerciale e nella misura di L. 1.650 a carico di ciascun coltivatore diretto. Per ciascun familiare assistibile la quota aggiuntiva e' determinata nella misura di lire 1.650))