Art. 2-bis. ((L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con l'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e' sostituito dal seguente:
"I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dal notaio. Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere perfezionati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975.
Gli atti predetti debbono essere sottoscritti da tutti i partecipanti"))
"I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dal notaio. Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere perfezionati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975.
Gli atti predetti debbono essere sottoscritti da tutti i partecipanti"))