Articolo 4 del Decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 marzo 1946
Art. 4.
Tutte le norme giuridiche e gli atti amministrativi o giudiziari, aventi carattere temporaneo in relazione alla durata delle ostilita' o della guerra, cessano di avere effetto alla data stabilita nell'art. 1, salvo, a decorrere dalla stessa data, l'ulteriore periodo di efficacia da essi previsto.
Alla data predetta devono essere altresi riferiti tutti gli altri termini stabiliti in relazione alla cessazione delle ostilita' o della guerra.
I termini riferentisi alla conclusione della pace od alla firma del relativo trattato restano invariati.
Le disposizioni dei comma precedenti valgono anche per gli atti giuridici posti in essere dai privati, sempreche' non risulti una diversa intenzione.
Entrata in vigore il 20 marzo 1946
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