Articolo 28 - Testo unico di legge sugli Istituiti d'emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca
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11 giugno 1910
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25 novembre 1914

Art. 28.

( Art. 5, legge 27 dicembre 1903, n. 499 - Legge 31 dicembre 1907, n. 804 , allegato A - Art. 8, legge 5 luglio 1938, n. 404 ).

Durante il corso legale dei biglietti la ragione normale dello sconto e' uguale per tutti gli Istituti e non puo' variare senza l'autorizzazione del ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro, con provvedimento applicabile contemporaneamente ai tre Istituti, puo' promuovere le variazioni della ragione normale dello sconto quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato.

Pero' gli Istituti possono scontare ad un tasso dell'uno per cento in meno gli effetti cambiari ceduti dalle Banche popolari, dalle Banche minerarie (1), dagli Istituti di sconto e da quelli di credito agricolo che siano organizzati:

1° per servire da intermediari tra il piccolo commercio e gli Istituti di emissione;

2° per lo sconto delle note di pegno (warrants) dei magazzini generali e dei depositi franchi.

Gli Istituti di emissione sono anche autorizzati a scontare all'uno per cento in meno, nella misura di due terzi del valore, le note di pegno dei derivati agrumari, sulle cui fedi di deposito nei magazzini generali la Camera agrumaria, istituita colla legge 5 luglio 1908, n. 404 , abbia fatto anticipazioni, salvo il disposto dell'articolo 12 della legge stessa.

Il detto sconto di favore non puo' eccedere:

per la Banca d'Italia . . . . L. 100,000,000

per il Banco di Napoli . . . » 30,000,000

per il Banco di Sicilia . . . » 9,000,000

Gli Istituti possono inoltre applicare il saggio di favore allo sconto diretto delle note di pegno:

a) emesse dalle Societa' di cui all' art. 2 della legge 8 luglio 1903, n. 320 , che esercitino i magazzini generali per gli agrumi;

b) delle sete depositate net magazzini generali legalmente costituiti;

c) degli zolfi depositati nei magazzini generali o in quelli ad essi equiparati, ai sensi dell' articolo 13 del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378 .

Indipendentemente dalle eccezioni considerate in questo articolo, gli Istituti di emissione possono concedere, durante il corso legale, sconti di effetti cambiari ad un saggio inferiore a quello normale, alle condizioni determinate col decreto Reale 25 ottobre 1895, numero 639 (2).

Il saggio anzidetto, che non dovra' in nessun caso essere inferiore al 3 per cento, potra' essere variato con decreto del ministro del tesoro, sentiti gli Istituti d'emissione, ogni volta che le condizioni del mercato lo consiglino.
((10))

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(1) Vedasi il R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62 , allegato III.

(2) Allegato II.

-------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il Regio Decreto 23 novembre 1914, n. 1284 , convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 528 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono aumentati della meta' i limiti assegnati alle operazioni di sconto a saggio di favore, per i tre Istituti di emissione, dall'art. 28 del citato testo unico 28 aprile 1910, n. 204 ".
Entrata in vigore il 25 novembre 1914
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