Art. 87.
( Art. 12, legge 7 luglio 1905, n. 350 ).
Il Banco di Napoli provvedera' all'incremento del fondo di quindici milioni di cui all' art. 12 della legge 7 luglio 1905, n. 350 , con i rinvestimenti semestrali e trimestrali degli interessi a moltiplico, sino a raggiungere l'integrale rimborso della somma risultante dal conto corrente col suo Credito fondiario, chiuso il 31 dicembre 1896.