Articolo 87 - Testo unico di legge sugli Istituiti d'emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca
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11 giugno 1910

Art. 87.

( Art. 12, legge 7 luglio 1905, n. 350 ).

Il Banco di Napoli provvedera' all'incremento del fondo di quindici milioni di cui all' art. 12 della legge 7 luglio 1905, n. 350 , con i rinvestimenti semestrali e trimestrali degli interessi a moltiplico, sino a raggiungere l'integrale rimborso della somma risultante dal conto corrente col suo Credito fondiario, chiuso il 31 dicembre 1896.

Entrata in vigore il 11 giugno 1910
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