Articolo 108 - Testo unico di legge sugli Istituiti d'emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca
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11 giugno 1910

Art. 108.

( Art. 15, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 26 e 27, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 1, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 12 , allegato T alla legge suddetta.)

La vigilanza sugli Istituti di emissione, sui Crediti fondiari annessi, sulla Cassa di risparmio del Banco di Napoli e sulla liquidazione della Banca romana spetta al Ministero del tesoro.

Entrata in vigore il 11 giugno 1910
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