Articolo 62 delle Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne
Articolo 61Articolo 63
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14 aprile 1941
Art. 62.

Distanza minima fra i conduttori.

La distanza minima fra i conduttori delle due linee al punto d'incrocio, nelle condizioni piu' sfavorevoli per effetto della temperatura e del sovraccarico, non deve essere inferiore a 1 m aumentato di 1,5 cm per ogni chilovolt della linea a tensione maggiore.
Entrata in vigore il 14 aprile 1941
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