Articolo 31 delle Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne
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14 aprile 1941
Art. 31.

Attraversamenti superiori e inferiori con funicolari e con funivie in servizio pubblico.

a) Per attraversamenti superiori, la tesata sovrapassante la funicolare o la funivia in servizio pubblico deve essere costituita da conduttori cordati oppure da conduttori sostenuti da corda d'acciaio mediante opportuni attacchi a breve distanza fra loro.

In questo secondo caso, le corde portanti vanno considerate per il calcolo con le stesse ipotesi stabilite per i conduttori.

Le corde conduttrici o portanti devono essere fissate ad ogni sostegno mediante due isolatori o due catene di isolatori.

L'angolo di attraversamento non deve essere minore di 80°.

Quando si tratti di funicolari, il conduttore piu' basso si deve trovare a una distanza dal piano del ferro, misurata secondo la normale al piano stesso, non inferiore a 7 m piu' 1,5 cm per ogni chilovolt e a una distanza dal conduttore piu' alto dell'eventuale linea elettrica in servizio della funicolare non inferiore a 2 m.

Quando si tratti di funivie la distanza del conduttore piu' basso dall'organo piu' alto della funivia sottostante all'attraversamento o, se tale organo e' mobile, dalla possibile sua posizione piu' alta, non puo' essere minore di 4 m.

La distanza fra le parti piu' sporgenti dei sostegni dell'attraversamento e la proiezione orizzontale dell'organo piu' vicino, fisso o mobile, della funivia non deve essere inferiore a 4 m.

b) Per attraversamenti inferiori con funicolari valgono le stesse norme degli attraversamenti inferiori con ferrovie e tramvie (art. 25 e 26).

Per attraversamenti inferiori con funivie l'angolo di attraversamento non deve essere minore di 80°.

La linea elettrica nella campata di attraversamento deve essere protetta da un robusto e adeguato riparo messo a terra, a meno che sia possibile ottenere telefonicamente la messa fuori tensione a richiesta del personale addetto alla funivia.

Il punto piu' alto dell'organo di protezione e dei relativi sostegni deve distare almeno 4 m dall'organo piu' basso, fisso o mobile, della funivia.
Entrata in vigore il 14 aprile 1941
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