Articolo 30 delle Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne
Articolo 29Articolo 31
Versione
14 aprile 1941
Art. 30.

Applicabilita' delle norme.

Per gli attraversamenti di linee elettriche con funicolari e con funivie in servizio pubblico vale, in quanto applicabile, il combinato disposto degli articoli 15 a 23, 31 e 32.
Entrata in vigore il 14 aprile 1941
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