Articolo 46 delle Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne
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14 aprile 1941
Art. 46.

Linee di telecomunicazione in servizio di linee elettriche.

Le linee aeree di telecomunicazione in servizio di linee elettriche devono, negli attraversamenti con strade e corsi d'acqua, essere considerate come linee elettriche. Esse devono pertanto corrispondere alle norme degli articoli da 37 a 45, salvo che il carico di rottura minimo dei conduttori e' limitato a 600 kg anche per le autostrade e le strade statali.

Sono in tal caso da considerare come linee a bassa tensione le linee di telecomunicazione con fili che non appoggino in nessun punto del loro percorso su sostegni di linee elettriche ad alta tensione, ne' siano paralleli, a breve distanza, a linee elettriche ad alta tensione, ne' sottostanti a queste. Sono pure da considerare come linee a bassa tensione le linee di telecomunicazione quando i fili sottopassino linee elettriche ad alta tensione, ove queste rispondano alle prescrizioni di cui alla seguente Sezione IV.
Entrata in vigore il 14 aprile 1941
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