Linee di telecomunicazione.
I fili aerei telefonici o telegrafici, in servizio di linee elettriche ad alta tensione, devono soddisfare alle stesse norme stabilite per i conduttori delle linee medesime.
Il carico di rottura puo' essere ridotto a 400 kg per i fili delle linee di telecomunicazione che non appoggiano in alcun punto del loro percorso su sostegni di linee elettriche ad alta tensione ne' siano paralleli, a breve distanza, a linee elettriche ad alta tensione, ne' sottostanti a queste. La stessa riduzione e' consentita quando i fili sottopassino linee elettriche ad alta tensione dove queste rispondano alle prescrizioni di cui alla presente Sezione IV.