Articolo 59 delle Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne
Articolo 58Articolo 60
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14 aprile 1941
Art. 59.

Linee di telecomunicazione.

I fili aerei telefonici o telegrafici, in servizio di linee elettriche ad alta tensione, devono soddisfare alle stesse norme stabilite per i conduttori delle linee medesime.

Il carico di rottura puo' essere ridotto a 400 kg per i fili delle linee di telecomunicazione che non appoggiano in alcun punto del loro percorso su sostegni di linee elettriche ad alta tensione ne' siano paralleli, a breve distanza, a linee elettriche ad alta tensione, ne' sottostanti a queste. La stessa riduzione e' consentita quando i fili sottopassino linee elettriche ad alta tensione dove queste rispondano alle prescrizioni di cui alla presente Sezione IV.
Entrata in vigore il 14 aprile 1941
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