Articolo 73 delle Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne
Articolo 72Articolo 74
Versione
14 aprile 1941
Art. 73.

Sostegni.

Per la bassa tensione, e purche' la campata non abbia lunghezza maggiore di 40 m, e' consentito di limitare la verifica dei sostegni alle ipotesi 1 e 3 dell'art. 7 e di unire sostegni di legno direttamente interrati e sprovvisti del dispositivo di protezione previsto nel secondo comma dell'art. 20.
Entrata in vigore il 14 aprile 1941
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente