Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 2002, n. 20
Articolo 5Articolo 7
Versione
21 marzo 2002
Art. 6. Erogazione dei finanziamenti e delle indennita' 1. Assolte le condizioni di cui ai precedenti articoli il Fondo procede all'erogazione dei finanziamenti e delle indennita' di sua pertinenza secondo i seguenti criteri e modalita':
a) i finanziamenti dei progetti individuali dei giornalisti di cui alla lettera a), del comma 4 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62 , ed ammessi agli interventi di sostegno del Fondo, sono liquidati, in una unica soluzione e per un importo massimo di euro 10.329,14 per ciascun progetto, a favore del giornalista che abbia presentato la relativa domanda e successivamente la certificazione della impresa relativa alle dimissioni dal rapporto di lavoro;
b) i finanziamenti dei progetti concordati di cui alla lettera c), del comma 4 dell'articolo 15, legge 7 marzo 2001, n. 62 , ed ammessi agli interventi di sostegno del Fondo, sono liquidati a favore dell'impresa che abbia presentato la relativa domanda nei limiti del 50 per cento del costo complessivo documentato dei progetti.
Per favorire l'avvio e lo sviluppo dei progetti il 40 per cento del finanziamento verra' liquidato in coincidenza con la fase iniziale dei progetti medesimi, mentre il saldo verra' corrisposto alla conclusione degli stessi, al momento della presentazione dei costi certificati complessivamente sostenuti. L'erogazione dei finanziamenti avra' esecuzione anche nel caso in cui nessun giornalista accetti le nuove occasioni di lavoro proposte;
c) l'indennita' di diciotto mensilita' del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza prevista dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 15 della citata legge 7 marzo 2001, n. 62 , e quella di dodici mensilita' prevista dalla lettera c) del comma 4 del medesimo articolo 15, sono liquidate, relativamente ai casi di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , cosi' come sostituito dall' articolo 13 della legge 7 marzo 2001, n. 62 , a favore dei giornalisti indicati negli elenchi nominativi previsti dall'articolo 4. La liquidazione delle indennita' verra' effettuata previa presentazione al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della certificazione dell'impresa relativa alle dimissioni dal rapporto di lavoro. Per trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza deve intendersi il trattamento contrattuale minimo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, comprensivo dei minimi di stipendio e dei valori dell'indennita' di contingenza, in vigore al momento della erogazione delle indennita' da parte del Fondo.
2. Si procede alla revoca dei finanziamenti in caso di mancata realizzazione dei progetti ammessi.
Note all' art. 6 :
- Per l' art. 15 della legge 21 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416 ), vedi le note alle premesse.
- Per il testo dell' art. 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come sostituito dall' art. 13 della legge 21 marzo 2001, n. 62 , vedi le note all'art. 2.
Entrata in vigore il 21 marzo 2002
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