Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510
Articolo 9Articolo 11
Versione
22 gennaio 2000
Art. 10. Definizione dei procedimenti di concessione dei benefici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata sulla base delle risultanze giudiziarie successivamente intervenute. 1. Il prefetto acquisisce la sentenza, nel caso in cui sia stata erogata la provvisionale o l'assegno vitalizio in assenza di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, e trasmette immediatamente la medesima al Ministero dell'interno, che provvede disponendo o negando, in via definitiva, l'erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione.
2. Qualora il provvedimento dell'autorita' giudiziaria, successivamente intervenuto, non contenga elementi sufficienti per la decisione finale, il prefetto esprime, comunque, un ulteriore parere sulla base delle eventuali indagini svolte e delle risultanze processuali, trasmettendolo insieme con il provvedimento dell'autorita' giudiziaria al Ministero dell'interno.
3. Il Ministero dell'interno, sulla base del provvedimento dell'autorita' giudiziaria, tenendo conto del parere del prefetto e della commissione consultiva di cui all'articolo 11, adotta le conseguenti decisioni.
Entrata in vigore il 22 gennaio 2000
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