Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510
Articolo 11Articolo 13
Versione
22 gennaio 2000
Art. 12. Sospensione dei termini 1. Il termine previsto per la definizione del procedimento e' sospeso nel caso in cui il segreto istruttorio su indagini in corso non permetta di acquisire elementi sufficienti per la redazione del rapporto informativo del prefetto. Analogamente il termine e' sospeso qualora il procedimento penale non sia ancora concluso.
2. La sospensione deve essere tempestivamente comunicata all'interessato, o al suo avente diritto, ed al Ministero dell'interno.
Entrata in vigore il 22 gennaio 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente