Articolo 1 del Decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
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4 febbraio 2026
Art. 1. (Campo di applicazione). 1. ((Il presente decreto, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, stabilisce le specifiche tecniche dei combustibili destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e, quando non sono in mare, le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna.)) 1-bis. Il presente decreto stabilisce, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' dei combustibili, a uso dei fornitori, oltre che per i combustibili di cui al comma 1, anche per l'elettricita' usata nei veicoli stradali.
2. I combustibili utilizzati dalle imbarcazioni da diporto e dalle altre navi della navigazione interna, quando le stesse sono in mare, sono soggetti alle disposizioni del titolo III alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, relative ai combustibili marittimi delle navi.
Entrata in vigore il 4 febbraio 2026
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