Art. 7. (Obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati). 1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato:«ISPRA», pubblica annualmente sul proprio sito internet i dati relativi alla qualita' di benzina e combustibile diesel commercializzati nell'anno precedente, sulla base di quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 10, comma 2.
2. Entro il 31 agosto di ogni anno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche europee, i dati relativi alla qualita' ed alla quantita' di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno civile precedente, sulla base di una relazione elaborata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (di seguito ISPRA). Tale relazione, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno di ogni anno, e' elaborata sulla base dei seguenti dati:
a) i dati relativi agli accertamenti svolti sulle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente, comunicati dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2005;
b) i dati relativi alle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente comunicati entro il 30 maggio di ciascun anno, tramite le associazioni di categoria, dai gestori dei depositi fiscali che importano benzina e combustibile diesel da Paesi terzi o li ricevono da Paesi dell'Unione europea e dai gestori degli impianti di produzione di tali combustibili; i dati sono ottenuti, anche attraverso il supporto dell'ente di unificazione tecnica di settore, sulla base di un monitoraggio effettuato tenendo conto della normativa adottata dal Comitato europeo di normazione (di seguito CEN) e sono comunicati utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) i dati sui volumi di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente, con le prescritte suddivisioni, comunicati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005; i dati sono contestualmente comunicati anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet di tale Ministero.
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2026, N. 5)) .
2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2026, N. 5)) .
2. Entro il 31 agosto di ogni anno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche europee, i dati relativi alla qualita' ed alla quantita' di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno civile precedente, sulla base di una relazione elaborata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (di seguito ISPRA). Tale relazione, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno di ogni anno, e' elaborata sulla base dei seguenti dati:
a) i dati relativi agli accertamenti svolti sulle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente, comunicati dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2005;
b) i dati relativi alle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente comunicati entro il 30 maggio di ciascun anno, tramite le associazioni di categoria, dai gestori dei depositi fiscali che importano benzina e combustibile diesel da Paesi terzi o li ricevono da Paesi dell'Unione europea e dai gestori degli impianti di produzione di tali combustibili; i dati sono ottenuti, anche attraverso il supporto dell'ente di unificazione tecnica di settore, sulla base di un monitoraggio effettuato tenendo conto della normativa adottata dal Comitato europeo di normazione (di seguito CEN) e sono comunicati utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) i dati sui volumi di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente, con le prescritte suddivisioni, comunicati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005; i dati sono contestualmente comunicati anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet di tale Ministero.
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2026, N. 5)) .
2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2026, N. 5)) .