Art. 21. Trattamento economico delle fasce differenziate
di professionalita' relativi al profilo di "Ricercatore" 1. A decorrere dal 1 giugno 1988, lo stipendio base degli appartenti alle due fasce differenziate di professionalita' del profilo di ricercatore e' cosi' determinato:
seconda fascia (primo ricercatore): 19.850.000;
prima fascia (dirigente di ricerca): 28.100.000.
2. Alla seconda fascia (primo ricercatore) spetta inoltre un assegno aggiuntivo di milioni 6.3 annui sino al quarto anno di anzianita'; 7.35 dal quinto all'ottavo anno; 8.4 dal nono anno al dodicesimo; 9.45 dal tredicesimo al quattordicesimo anno; 10.5 dal quindicesimo anno. Per la prima fascia (dirigente di ricerca) alle cadenze indicate per la seconda fascia spetta un assegno aggiuntivo: rispettivamente negli importi di milioni: 9.0, 10.5, 12.0, 13.5 e 15.0. I valori stipendiali iniziali sono incrementati a partire dal terzo anno di 7 aumenti biennali di importo pari all'8% del trattamento iniziale. Successivamente sono incrementati di 8 aumenti biennali pari al 6 per cento del trattamento risultante dopo l'ultimo dei precedenti incrementi.
di professionalita' relativi al profilo di "Ricercatore" 1. A decorrere dal 1 giugno 1988, lo stipendio base degli appartenti alle due fasce differenziate di professionalita' del profilo di ricercatore e' cosi' determinato:
seconda fascia (primo ricercatore): 19.850.000;
prima fascia (dirigente di ricerca): 28.100.000.
2. Alla seconda fascia (primo ricercatore) spetta inoltre un assegno aggiuntivo di milioni 6.3 annui sino al quarto anno di anzianita'; 7.35 dal quinto all'ottavo anno; 8.4 dal nono anno al dodicesimo; 9.45 dal tredicesimo al quattordicesimo anno; 10.5 dal quindicesimo anno. Per la prima fascia (dirigente di ricerca) alle cadenze indicate per la seconda fascia spetta un assegno aggiuntivo: rispettivamente negli importi di milioni: 9.0, 10.5, 12.0, 13.5 e 15.0. I valori stipendiali iniziali sono incrementati a partire dal terzo anno di 7 aumenti biennali di importo pari all'8% del trattamento iniziale. Successivamente sono incrementati di 8 aumenti biennali pari al 6 per cento del trattamento risultante dopo l'ultimo dei precedenti incrementi.