Articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568
Articolo 20Articolo 22
Versione
12 febbraio 1988
Art. 21. Trattamento economico delle fasce differenziate
di professionalita' relativi al profilo di "Ricercatore" 1. A decorrere dal 1› giugno 1988, lo stipendio base degli appartenti alle due fasce differenziate di professionalita' del profilo di ricercatore e' cosi' determinato:
seconda fascia (primo ricercatore): 19.850.000;
prima fascia (dirigente di ricerca): 28.100.000.
2. Alla seconda fascia (primo ricercatore) spetta inoltre un assegno aggiuntivo di milioni 6.3 annui sino al quarto anno di anzianita'; 7.35 dal quinto all'ottavo anno; 8.4 dal nono anno al dodicesimo; 9.45 dal tredicesimo al quattordicesimo anno; 10.5 dal quindicesimo anno. Per la prima fascia (dirigente di ricerca) alle cadenze indicate per la seconda fascia spetta un assegno aggiuntivo: rispettivamente negli importi di milioni: 9.0, 10.5, 12.0, 13.5 e 15.0. I valori stipendiali iniziali sono incrementati a partire dal terzo anno di 7 aumenti biennali di importo pari all'8% del trattamento iniziale. Successivamente sono incrementati di 8 aumenti biennali pari al 6 per cento del trattamento risultante dopo l'ultimo dei precedenti incrementi.
Entrata in vigore il 12 febbraio 1988
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