Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568
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12 febbraio 1988
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17 febbraio 1988
Art. 15. Primo inquadramento 1. Al personale degli enti ed istituti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 1 si applica l'inquadramento derivante dall'attuazione dell'art. 4, punti 1) e 2), del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935 .
2. Ai fini dell'applicazione del punto 3) dell'art. 4 del sopra richiamato decreto, al medesimo personale che risulti vincitore del concorso per titoli e/o esami bandito o da bandire ivi previsto puo' essere attribuita esclusivamente la qualifica funzionale immediatamente superiore a quella di appartenenza e solo nell'ipotesi che le mansioni esercitate corrispondano ad un profilo professionale della qualifica superiore come innanzi individuata.
3. Analogamente, per il personale degli enti il cui ordinamento e' disciplinato in coformita' della legge 11 luglio 1980, n. 312 , viene applicato l' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935 , in alternativa e sempre che non abbia gia' trovato completa applicazione l' art. 4 della legge 11 luglio 1980, n.
312 .
4. Il personale appartenente alla ex categoria direttiva alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 , e' inquadrato, anche in soprannumero, nella IX qualifica funzionale con decorrenza 1› gennaio 1986 se rivestiva le qualifiche di direttore, direttore di sezione, consigliere capo, o qualifiche equiparate, conseguite con atti formali degli enti di appartenenza o dal 1› gennaio 1987 se rivestiva qualifiche inferiori della predetta categoria. Viene altresi' inquadrato alla IX qualifica funzionale il personale degli enti di ricerca con qualifica di collaboratore che abbia svolto, sulla base di atti formali, funzioni vicarie di dirigente per almeno cinque anni, o funzioni di direttore amministrativo di istituto. Resta ferma per i dipendenti di cui al presente comma, l'individuazione dei profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935 .
5. ((Saranno inquadrati nella IX qualifica funzionale, anche in soprannumero, a decorrere da data non anteriore al 1 gennaio 1987,)) i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonche' il personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 , rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianita' di servizio nella carriera direttiva di almeno 9 anni e 6 mesi.
6. Saranno altresi' inquadrati nella IX qualifica i direttori di VIII qualifica appartenenti alla ex carriera direttiva preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483 , transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto dagli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , con almeno 5 anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attivita', nonche' il personale della ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla qualifica funzionale IX.
7. Sara' inquadrato nella IX qualifica funzionale il personale degli enti in atto disciplinati dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 , gia' appartenenti alla ex carriera direttiva, assunti mediante concorso per l'esercizio di attivita' tecnico-professionali per le quali e' richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attivita'.
8. Il personale appartenente alla X qualifica o specificamente alla qualifica di collaboratore tecnico-professionale sara' inquadrato su domanda degli interessati nel profilo di ricercatore, previo accertamento del possesso del titolo di studio e dell'effettivo svolgimento di attivita' di ricerca, ovvero nel profilo di collaboratore professionale degli enti di ricerca.
9. L'attribuzione delle due fasce superiori alla iniziale avverra' con le seguenti modalita':
a) Seconda fascia (primo ricercatore):
1) a decorrere dal 1› giugno 1988 e' inquadrato, previo giudizio di idoneita' per titoli scientifici e colloquio, da effettuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale gia' inquadrato nella fascia iniziale del profilo di ricercatore, che alla suddetta data abbia almeno nove anni di anzianita'. Sono inquadrati direttamente alla seconda fascia, con decorrenza 1› giugno 1988, coloro che nell'ordinamento precedente a quello fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 , rivestivano la qualifica di ricercatore capo o equiparata acquisita per concorso, e comunque coloro che ricoprano da almeno quattro anni l'incarico di direttore di istituto o centro.
Possono essere altresi' inquadrati nella seconda fascia del profilo di ricercatore coloro che, essendo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano vinto il concorso di professore associato.
b) Prima fascia (dirigente di ricerca):
1) sono inquadrati nella prima fascia i dirigenti o i direttori di ricerca vincitori di concorso nazionale. Possono essere inquadrati nella suddetta fascia, con decorrenza 1› giugno 1988, i vincitori di concorso a professore ordinario in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con decorrenza 1› giugno 1988.
Nel primo concorso pubblico sara' riservato al personale ricercatore in servizio il 25% dei posti disponibili.
10. Il personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro della prima qualifica del ruolo professionale di cui all' art. 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , nonche' il personale della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, in possesso di diploma di laurea in materia tecnico-scientifica, assegnato definitivamente al nominato Istituto, e' inquadrato o reinquadrato alla X qualifica funzionale di cui al presente decreto. 11. Previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso, il personale dirigente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sara' inquadrato, a seguito di opzione, nella X qualifica funzionale di cui al presente decreto. L'inquadramento nelle fasce superiori del profilo di ricercatore avverra' con l'applicazione del regolamento organico che l'Istituto e' tenuto ad adottare.
12. Ove la commissione di cui al comma 5 dell'art. 14 non abbia provveduto entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla formulazione delle proposte, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro provvedera' ad individuare le posizioni di lavoro della qualifica VII da ascrivere al profilo specialista tecnico enti di ricerca dell'VIII qualifica funzionale.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1988
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