Art. 7. (Modificazioni al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102) 1. All' articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "anche le quote di produzione", sono (( inserite )) le seguenti: ", i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 ((del Consiglio, del 29 settembre 2003 )) , iscritti nel registro di cui all' articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 , convertito, con modificazioni, dalla legge ((11 novembre 2005)) , n. 231";
b) al comma 2, dopo le parole: "le quote di produzione", sono ((inserite)) le seguenti: ", i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 ((del Consiglio, del 29 settembre 2003 )) , iscritti nel registro di cui all' articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 , convertito, con modificazioni, dalla legge ((11 novembre 2005)) , n. 231".
a) al comma 1, dopo le parole: "anche le quote di produzione", sono (( inserite )) le seguenti: ", i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 ((del Consiglio, del 29 settembre 2003 )) , iscritti nel registro di cui all' articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 , convertito, con modificazioni, dalla legge ((11 novembre 2005)) , n. 231";
b) al comma 2, dopo le parole: "le quote di produzione", sono ((inserite)) le seguenti: ", i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 ((del Consiglio, del 29 settembre 2003 )) , iscritti nel registro di cui all' articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 , convertito, con modificazioni, dalla legge ((11 novembre 2005)) , n. 231".