Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214
Articolo 15Articolo 17
Versione
6 giugno 1973
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Versione
23 settembre 2017
Art. 16. (Requisiti di ammissione - Esclusione dal concorso)

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, eccettuato il requisito di appartenenza alle categorie indicate nell'art. 14, numeri 7) e 8), della legge.
((Le anzianita' di cui all'articolo 14 della legge sono valutate anche cumulativamente, assumendo come requisito temporale minimo il piu' lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato.)) ((L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.))
Entrata in vigore il 23 settembre 2017
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