Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 febbraio 1987
Art. 4. 1. La stessa efficacia giuridica e' riconosciuta al diploma di assistente sociale, comunque conseguito, di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in servizio quali assistenti sociali presso le amministrazioni dello Stato o altre amministrazioni pubbliche, o che abbiano svolto tale servizio per almeno un quinquennio presso le predette amministrazioni.
2. Gli effetti suindicati si estendono a coloro che verranno assunti dalle amministrazioni dello Stato o da altre amministrazioni pubbliche in esito a concorsi espletati o a quelli banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per gli interessati che non siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, il suddetto riconoscimento opera limitatamente al fine del mantenimento nell'attuale posizione di impiego.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1987
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