Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14
Articolo 2Articolo 4
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20 febbraio 1987
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22 agosto 1989
Art. 3. 1. L'efficacia giuridica di cui al presente decreto e' riconosciuta di diritto ai diplomi gia' rilasciati dalle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale gia' esistenti - Universita' di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma "La Sapienza" e Istituto pareggiato "Maria SS. Assunta" di Roma - ai fini di quanto previsto dall' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 . ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 5 luglio 1989, n. 280 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che alle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale,e' aggiunta la scuola diretta a fini speciali di servizio sociale, istituita presso l'Universita' di Cagliari con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1215 .
Entrata in vigore il 22 agosto 1989
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