2. I riferimenti alla tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 , contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti emanati anteriormente al presente decreto, se effettuati ai titoli I e II, si intendono effettuati al titolo I, come modificato dal presente decreto, e, se effettuati al Titolo III, si intendono effettuati ai servizi catastali indicati nella Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 , prevista dal presente decreto. I riferimenti alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 , contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti emananti anteriormente al presente decreto si intendono effettuati ai servizi ipotecari indicati nella Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 , prevista dal presente decreto.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.
4. Per le rendite costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonche' per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente a tale data, ai fini della determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e all'articolo 17, comma 1, lettera c) , del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , relativamente alle quali i relativi rapporti non sono esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove il tasso di interesse legale risulta uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.