Articolo 1 del Decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104
Articolo 2
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20 aprile 1974
Art. 1. null amento, quando occorre applicare disposizioni di legge piu' favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e non sia necessario assumere nuove prove, diverse dall'esibizione di documenti".
Entrata in vigore il 20 aprile 1974
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