Massima: Il procedimento esecutivo previsto dall'art. 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sull'ordinamento del credito agrario, ha corso piu' rapido e diverge, sotto vari aspetti, da quello ordinario; per stabilire se esso importi o meno violazione sia dell'art. 3 Cost. nei riguardi di altri creditori e violazione dello stesso articolo nonche' dell'art. 24 Cost. nei riguardi del debitore esecutato, non puo' non considerarsi che il procedimento stesso deve essere valutato non isolatamente, ma nel quadro degli interventi statali volti ad indirizzare verso finalita' di interesse pubblico l'attivita' produttiva agraria. […]
Massima: L'art. 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 in quanto, ai fini dello speciale procedimento esecutivo a tutela del credito agrario, nei sensi e limiti stabiliti della stessa legge, non impone al creditore esecutante la notificazione del precetto, non prevede termini dilatori fra quest'ultimo atto e la fase di aggressione dei beni del debitore, non disciplina l'opposizione alla esecuzione e quelle agli atti esecutivi, la possibilita' della sospensione dell'esecuzione ne' le modalita' per procedere alla vendita dei beni pignorati, non e' in contrasto con l'art. 24 Cost.. […]
Leggi di più...- mutui di esercizio e di miglioramento·
- inadempimento del debitore agli obblighi di restituzione·
- ordine di sequestro e di vendita degli oggetti sottoposti a privilegio·
- r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509 (convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760) art. 11·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.·
- non viola il diritto di difesa·
- non viola l'art. 3 della costituzione·
- sent. 37/73 c. credito agrario·
- sent. 37/73 b. credito agrario·
- giustificazione nel quadro generale della disciplina della materia·
- sent. 37/73 a. credito agrario·
- non e' violato il principio di eguaglianza·
- rientra nella generale disciplina volta a favorire il credito agrario